La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato, e non è da confondersi con la Nazionalità che è il senso di appartenenza ad una nazione per lingua, cultura, tradizione, religione, storia. La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
1) RICONOSCIMENTO A CITTADINO STRANIERO, DISCENDENTE DA AVO ITALIANO (art. 1 legge 91/1992)
Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.I residenti all’estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.
Il richiedente deve produrre domanda in bollo all’ufficio cittadinanza del Comune di Lonigo previo appuntamento, allegando alla domanda:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero;
- atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente;
- atti di matrimonio e morte, dell’avo emigrato e di tutti i discendenti;
- certificato rilasciato dall’autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell’avo emigrato o la data dell’eventuale naturalizzazione.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.
Ulteriori documenti possono essere richiesti dall’ufficio per gli accertamenti prescritti dalla legge.
Per il rilascio di certificati storici vedere sezione “Certificati di Stato Civile”
Costi: marca da bollo da Euro 16.00
Tempi
180 giorni dalla chiusura del procedimento anagrafico.
2) CITTADINANZA PER FILIAZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE
Per lo straniero maggiorenne riconosciuto da genitore italiano (art. 2 legge 91/1992)
Il cittadino straniero maggiorenne, riconosciuto da genitore italiano, può, entro un anno dalla data del riconoscimento, dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana.
L’interessato deve esprimere la volontà di diventare cittadino italiano con dichiarazione resa all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
L’acquisto è efficace dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione.
Documentazione da presentare
- Atto di nascita legalizzato e tradotto a norma di legge (se non già depositato presso una pubblica amministrazione italiana);
- atto di riconoscimento (se non già registrato presso una pubblica amministrazione italiana);
- ricevuta di versamento del contributo di € 250.
Costi
- Contributo governativo di € 250
- Marca da bollo da € 16
Tempi
Entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e della relativa documentazione.
3) ACQUISTO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ PER CITTADINO STRANIERO NATO IN ITALIA (art. 4 legge 91/1992)
Per chi è figlio di genitori stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino al compimento dei 18 anni
Il figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, può acquistare la cittadinanza italiana.
L’interessato deve esprimere la sua volontà di diventare cittadino italiano con dichiarazione resa all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Tale dichiarazione può essere resa tra i 18 e i 19 anni di età.
Documentazione da presentare
Per ottenere la cittadinanza italiana si consiglia di rivolgersi direttamente all’ufficio sotto indicato che, in base alla specifica situazione, indicherà la documentazione necessaria oltre alla ricevuta di versamento del contributo di € 250.
Costi
- Contributo governativo di € 250
- Marca da bollo da € 16
Tempi
Il procedimento viene concluso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e della relativa documentazione.
4) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA CON DECRETO (artt. 7 e 9 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa:
- per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 legge 91/1992); la richiesta può essere presentata, dopo il matrimonio, quando il cittadino straniero risieda legalmente da almeno 2 anni in Italia (1 se in presenza di figli italiani) o da tre anni se residente all’estero (1 anno e mezzo se in presenza di figli italiani).
- oppure per residenza legale protratta nel tempo (10 anni in per i cittadini extracomunitari – 4 anni per i cittadini comunitari) (art. 9 legge 91/1992) con istanza da presentare alla Prefettura – U.T.G. di Vicenza (per informazioni consultare il sito della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Vicenza).
Dal 18 giugno 2015 la presentazione delle richieste è consentita esclusivamente online.
La cittadinanza può essere concessa ai cittadini stranieri con decreto del Prefetto o del Presidente della Repubblica.
La Prefettura, nel caso in cui venga accolta la domanda, provvede alla trasmissione del decreto di concessione della cittadinanza italiana al Comune di Lonigo, per la notifica all’interessato. Entro 6 mesi dalla notifica, l’interessato deve rendere il giuramento per l’acquisto della cittadinanza italiana presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza.
Una volta fissato l’appuntamento per rendere il giuramento, l’interessato, al giorno stabilito, dovrà presentarsi munito di:
- decreto di concessione della cittadinanza italiana;
- passaporto in corso di validità;
- titolo di soggiorno;
La cittadinanza italiana nel caso descritto viene trasmessa automaticamente ai figli minori stabilmente conviventi con il neo cittadino (art. 2, comma 1, legge 91/92) mediante attestazione sindacale che sarà trascritta nei registri degli atti di cittadinanza.
ATTENZIONE
La legge n. 132/2018, ha disposto che, a decorrere dal 04 dicembre 2018, la concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1del QCER “Quadro comune europeo” di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Tutti i richiedenti sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R., oppure apposita certificazione – rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER – “Quadro europeo comune”.
Sono esclusi dalle suddette attestazioni coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione, di cui all’art.4-bis del D.Lgs.286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all’art. 9 del medesimo D.Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell’istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell’accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.
Tempi
180 giorni dalla data della notifica, previa presentazione dei documenti.
5) ACQUISTO CITTADINANZA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI (rivolgersi all’ufficio Cittadinanza)
DISCENDENTI DI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI TRIESTE DURANTE LA II GUERRA MONDIALE – Legge 124/2006
DISCENDENTI DI CITTADINI RESIDENTI NEI TERRITORI EX ITALIANI CEDUTI ALLA JUGOSLAVIA DOPO LA II GUERRA MONDIAL – Legge 124/2006
E’ previsto l’acquisto della cittadinanza italiana per i connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e per i loro discendenti.
Modulistica
- domanda cittadinanza jure sanguinis
- domanda cittadinanza per cittadino neo diciottenne nato in Italia
Pagina aggiornata il 10/05/2024