La registrazione dell’evento nascita costituisce un diritto della persona riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l’atto di nascita non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civile che la collegano con l’ordinamento giuridico (diritto al nome, diritto all’identità personale).
La denuncia di nascita può essere effettuata
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati
- da entrambi i genitori quando non siano coniugati
Dove
- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall’evento),
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall’evento),
- presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall’evento),
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall’evento),
- presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l’iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall’evento),
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall’evento)
Documentazione necessaria
- documento d’identità del dichiarante/i
- attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto l’atto di nascita, in cui saranno indicate le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa; di tale riardo verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l’adozione di eventuali sanzioni previste dall’art.566 del codice penale (occultamento di neonato)
La scelta del doppio cognome
La Corte Costituzionale con sentenza n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016 ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori (cognome materno in aggiunta a quello paterno)
Pagina aggiornata il 10/05/2024