Matrimonio

Ultima modifica 15 luglio 2019

Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge". Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.

Requisiti per contrarre matrimonio

  • Avere compiuto 18 anni (articolo 85 c.c.) - è possibile contrarre matrimonio tra i 16 e i 18 anni, ma solo su autorizzazione del Tribunale per i minorenni.
  • Non essere dichiarato interdetto (articolo 85 c.c.).
  • Essere di stato libero (articolo 86 c.c.).
  • Non avere rapporti di parentela affinità, adozione (art. 87 c.c). Non possono contrarre fra loro matrimonio: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, fratelli e sorelle, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  • Non essere stato condannato per omicidio consumato o tentato omicidio del coniuge dell’altro (articolo 88 c.c)
  • Non contrarietà all’ordine pubblico: poligamia, incesto, matrimonio a seguito di ripudio;.
  • Essere trascorsi 300 giorni dalla data del divorzio (se non preceduto da separazione) o dalla data della vedovanza (art. 89 c.c.).

Il matrimonio civile

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.

Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio in una sala aperta al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti, e di un interprete nel caso in cui gli sposi o uno di essi non conoscano la lingua italiana.

Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri residenti che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.

I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito provvedimento di Giunta comunale.

Il matrimonio civile può essere celebrato da: Sindaco, vicesindaco, assessore o consigliere comunale, presidente di circoscrizione, segretario comunale, dipendente comunale.

Gli sposi possono chiedere che a celebrare il loro matrimonio sia una persona da loro conosciuta e gradita. Il celebrante dovrà essere:

  • di maggiore età;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 10 D.Lgs 235/2012;
  • non trovarsi con gli sposi in rapporto di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al 2° grado.

Luoghi di celebrazione e tariffe

Le celebrazioni dei matrimoni civili possono essere effettuate presso le sedi comunali di Villa Mugna e Palazzo Pisani. Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 143/2018 e n. 147/2019 sono stati istituiti uffici separati di stato civile presso Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo e presso Villa Pisani detta “La Rocca”

Per le tariffe e le modalità di pagamento vedere sezione “modulistica

La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita all’ufficio matrimoni (anche mediante posta elettronica) e varrà come conferma della prenotazione della data.

Eventuali addobbi floreali sono a cura degli sposi, nei tempi di disponibilità della sala.

Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio fuori dalla Casa Comunale, quando per infermità o altro impedimento giustificato uno degli sposi sia nell’impossibilità di recarvisi

Matrimonio concordatario

All'atto della matrimonio, è possibile attribuire efficacia civile alle nozze celebrate davanti ad un ministro di culto cattolico. A seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, infatti, lo Stato italiano ha riconosciuto effetti civili al sacramento del matrimonio, regolamentato dal diritto canonico .

Senza dover necessariamente celebrare due diversi riti, pertanto, sarà possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso assuma effetti giuridicamente rilevanti nell'ordinamento italiano.

Perché ciò avvenga il ministro di culto cattolico deve dare lettura ai nubendi degli articoli del codice civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi e l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

Tale ultimo adempimento è quello che riveste maggior rilievo, poiché, in difetto, il vincolo matrimoniale sarà valido, ma rivestirà efficacia solo in ambito religioso.

Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato. Se gli sposi risiedono in Comuni diversi da quello di celebrazione, l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà a trasmettere l’atto ai Comuni di residenza, per la relativa trascrizione.

Matrimonio acattolico

Il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti diversi da quello cattolico è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato davanti all’ufficiale di stato civile, salvo quanto è stabilito dalla legge speciale concernente tale matrimonio. Il matrimonio acattolico è una forma particolare del matrimonio civile, con la differenza che lo stesso è celebrato da un ministro del culto acattolico, il quale assume la veste di delegato dall’ufficiale di stato civile. È opportuno precisare che gli effetti civili del matrimonio acattolico sono subordinati alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile. In particolare, poi, nel sistema predisposto dalla legislazione del 1929 e del 1930, tuttora applicabile alle confessioni che non hanno stipulato intese, è prescritto che il ministro del culto sia cittadino italiano, che la sua nomina da parte degli organi del culto sia stata approvata dal Ministro degli Interni, e che, comunque, sia stato autorizzato dall’ufficiale di stato civile.

Per il matrimonio acattolico si applicano le norme che disciplinano il matrimonio civile, sia per quanto riguarda le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, sia per la disciplina della nullità e annullabilità.

  • Occorrono sempre le pubblicazioni
  • Deve essere esibita l’attestazione della nomina del Ministro di culto da parte del Ministro dell’Interno
  • Il matrimonio può essere celebrato su tutto il territorio nazionale
  • Il ministro di culto deve trasmettere l’atto di matrimonio entro 5 giorni;

Il regime patrimoniale

Il regime patrimoniale legale in Italia è quello della comunione legale dei beni. Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con la scelta del regime della separazione dei beni. Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio).

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non sarà inserita nell'atto di matrimonio, né annotata a margine, né riportata negli estratti.

Il regime della comunione dei beni prevede che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni:

  • i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
  • i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione;
  • i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:

  • morte di uno dei coniugi;
  • separazione giudiziale dei beni;
  • provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
  • sentenza di divorzio;
  • annullamento del matrimonio;
  • scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi e prevede che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:

  • prima del matrimonio:
  • all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
  • al parroco (matrimonio concordatario);
  • al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);
  • dopo il matrimonio:
  • davanti ad un notaio.

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.

Vai alla Modulistica

Maggiori Informazioni all' Ufficio Competente