Contenimento della popolazione di piccioni: le disposizioni di carattere igienico-sanitario

Pubblicato il 2 novembre 2022 • Ambiente 36045 Lonigo VI, Italia

Contenimento della popolazione di piccioni: le disposizioni di carattere igienico-sanitario

- considerata la presenza sempre più massiccia di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino, tale da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per la possibile trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie;

- considerato il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano con costi gravosi di pulizia, manutenzione, restauro di monumenti, edifici pubblici e privati, con ordinanza n. 159/2022;

il Sindaco ha disposto quanto segue:

È assolutamente vietato a chiunque depositare o gettare alimenti, scarti o avanzi di cibo ai colombi o ad altri animali selvatici su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata;

È fatto obbligo a tutti i possessori/detentori o amministratori di immobili di provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché al risanamento e alla ripulitura delle aree eventualmente sottostanti, quali in particolare aree pubbliche o aperte al pubblico, strade e marciapiedi;

È fatto obbligo a tutti i possessori/detentori a qualsiasi titolo o amministratori di immobili interessati dallo stanziamento o dalla nidificazione dei piccioni di provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, all’immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accesso attraverso i quali i piccioni possano introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;

È fatto obbligo a tutti i possessori/detentori a qualsiasi titolo o amministratori di immobili di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all’interno di cortili applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti

Si avverte che chiunque violi i disposti della presente ordinanza sarà soggetto:

- al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento comunale;

- all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 650 Codice Penale;

- all’eventuale recupero degli oneri anticipati dall’Amministrazione comunale per le operazioni di disinfezione e ripulitura delle aree pubbliche sottostanti a proprietà private.

In allegato copia dell'Ordinanza n. 159/2022.

Assessorato all'Ambiente

 

ord_00159_02-11-2022
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