Disciplina di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 - comunicazione del Corpo Polizia Locale

Pubblicato il 30 ottobre 2020 • Polizia Locale

EMERGENZA CORONAVIRUS

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

Lo scorso lunedì 26 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19: diamo ora alcuni chiarimenti, prendendo spunto dai vari quesiti che pervengono al Corpo di Polizia Locale:

  • Non è necessaria alcuna autocertificazione per giustificare lo spostamento delle persone fisiche, sia all’interno del Comune di residenza come in tutto il territorio nazionale: il D.P.C.M. infatti raccomanda fortemente di non spostarsi con messi di trasporto pubblici e privati se non per esigenze lavorative, di studio, di salute, altre situazioni di necessità. Tale raccomandazione, pienamente condivisibile, non è però da intendersi come comando giuridico, e la sua inosservanza non è pertanto sanzionabile.

Stessa raccomandazione viene data al fine di evitare di ricevere o ospitare presso la propria abitazione dei soggetti diversi da quelli con se conviventi, ma anche in questo caso non siamo di fronte ad un precetto legale, ma ad una fondata richiesta di responsabilità che giunge dal legislatore, mirata a frenare la dilagante diffusione del virus, per evitare nuovi e più ristrettivi provvedimenti.

  • La mascherina di protezione va indossata in tutti i luoghi all’aperto o al chiuso diversi dalla propria abitazione; tale regola ha alcune delimitate eccezioni: - quando ci si trovi in luogo totalmente isolato e che non via sia alcuna possibilità di venire a contatto con altre persone; - per i minori di anni 6; - per soggetti sofferenti di patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, condizioni che devono essere provate in caso di eventuale controllo; -durante l’attività sportiva, mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno due metri. Va precisato che la passeggiata a piedi non può essere intesa come attività sportiva, pertanto in questo caso l’obbligo della mascherina rimane; - per il tempo strettamente necessario alla consumazione in bar e ristoranti.

Va precisato che fumare sigarette o altri prodotti da fumo non è di per se ragione valida ad omettere l’utilizzo della mascherina.

  • Il D.P.C.M. sospende gli eventi e le competizioni sportive in generale, nonchè gli sport da contatto (tra cui danza, calcio, baseball, arti marziali, hockey, pallavolo ecc.) ad eccezione degli eventi e competizioni sportive riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici, che potranno anche continuare i relativi allenamenti, con alcune precauzioni.

Gli altri sport non di contatto (ad esempio il tennis) potranno svolgersi presso impianti di centri e circoli sportivi pubblici e privati, esclusivamente all’aperto.

  • L’art. 1 comma 9 lett. f) del D.P.C.M. dispone la sospensione delle attività di soggetti associazionistici quali centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; vengono altresì sospese le attività convegnistiche, congressuali, tutti gli eventi nonché qualsiasi forma di aggregazione, ad eccezione di quelle esplicitamente previste.

Quanto disposto dalla norma, unitamente con la generale forte raccomandazione di evitare le riunioni, ancorchè private, combinata con la generale ratio della disciplina, tesa ad evitare ogni forma di aggregazione non indispensabile, fa ritenere che siano da sospendere tutte le attività delle entità associazionistiche che vengano svolte in forma non individuale.

  • Le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) possono svolgersi dalle 5 alle 18, con possibilità di vendita per asporto (con esplicito divieto di consumo all’interno e nella adiacenze del locale) fino alle ore 24. La vendita a domicilio è sempre consentita.

Tra le principali cautele da adottare negli esercizi di ristorazione vi è la limitazione a 4 del numero massimo di avventori al tavolo, l’utilizzo di mascherina (salvo nel momento della consumazione), il distanziamento tra commensali, la messa a disposizione di liquido per disinfezione delle mani, la segnalazione all’ingresso del numero massimo di persone ammesse nel locale: quest’ultimo obbligo vale per ogni altro tipo di locale aperto al pubblico, compresi negozi, supermercati, altri esercizi commerciali ecc.

  • In ogni caso valgono i generali precetti del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale, da attuarsi anche con l’utilizzo della mascherina di protezione.

 

       

Comunicazioni importanti 30 ottobre 2020
Allegato formato pdf
Scarica