D.A.T. Disposizioni anticipate di trattamento

Ultima modifica 24 giugno 2021

Il Registro dei delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, è stato istituito con la Legge n.219/2017, ed è in vigore dal 31 gennaio 2018

Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Come esprimere le DAT

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento".
Tali disposizioni possono essere redatte:

  1. In forma di atto pubblico.
  2. In forma di scrittura privata autenticata.
  3. In forma di scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza.
  4. In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.

Indicazioni utili sulle DAT consegnate all'Ufficiale dello Stato Civile

  • le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere, in forma di scrittura privata non autenticata.
  • le DAT vanno consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla). Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito;
  • le DAT sono registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
  • le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento;
  • nel caso non fosse possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente il supporto utilizzato per la memorizzazione. La consegna deve sempre avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta;
  • l'interessato potrà esprimere la DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo:
  1. i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza);
  2. l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
  3. il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
  4. data e firma.

Il fiduciario

Chi esprime la DAT può indicare una o più persone di fiducia, denominata “fiduciario” che lo rappresenti in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel caso in cui il disponente non fosse più in grado di esprimersi e confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT.
Le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente anche se non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace.

Il fiduciario, in accordo con il personale sanitario, potrà eventualmente modificare le disposizioni anticipate di trattamento riportate tempo prima da quello che nel frattempo è divenuto un paziente non in grado di determinare le scelte fondamentali da compiere per la propria salute. Una simile opportunità consentirà, per esempio, di fare riferimento a cure farmacologiche o altre opzioni terapeutiche sopraggiunte dopo la compilazione delle disposizioni anticipate di trattamento.

Il fiduciario è chiamato in causa anche e soprattutto quando il medico ritenga di non poter seguire le bio-volontà: per potersi discostare dalle DAT il medico deve essere «in accordo con il fiduciario». Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione deve essere presa dal giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Non è un punto da trascurare, perché molti sono convinti che, in quanto parenti, saranno automaticamente investiti dell’autorità di prendere decisioni, ma non è così. Un genitore può anzi essere ritenuto in “conflitto di interessi” e quindi essere estromesso dalla decisione, così come un figlio. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e familiari.

Cosa fare

Il cittadino che voglia depositare la propria DAT deve:

  1. redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari, se nominati dal Disponente;
  2. presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, con un valido documento di identità;
  3. consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'originale della Disposizione Anticipata di Trattamento. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari.
  4. L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento in un luogo sicuro. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute dell’avvenuto deposito della DAT.

Si precisa che l'addetto ricevente:

  • non è a conoscenza di quanto dichiarato nella DAT e dei documenti eventualmente inseriti nella busta;
  • non è responsabile del suo contenuto;
  • non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle DAT stesse.

Revoca registrazione

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la Dichiarazione o la busta depositata in precedenza.

Modifica della Disposizione anticipata di trattamento

Il Dichiarante può modificare la propria DAT in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della DAT precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

Costi: Nessuno

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