Descrizione
La presente disciplina intende stabilire, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, alcuni criteri di carattere generale, per la
concessione di sale pubbliche e di spazi da utilizzare per iniziative di carattere politico e per la propaganda
durante i periodi di campagna elettorale o referendaria, definiti di volta in volta dal decreto di indizione dei
comizi elettorali in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.