L’art. 36 del DPR 396/2000 prevede la possibilità, per il cittadino la cui nascita sia precedente al 30/3/2001 (data di inizio operatività del nuovo regolamento di stato civile) di dichiarare all’ufficiale di stato civile del Comune in si trova iscritto l’atto di nascita gli elementi del proprio nome da riportare negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e dalla anagrafe.
Pertanto, il cittadino al quale è stato attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro (ad esempio: Anna Maria Giovanna), può dichiarare all’ufficiale di stato civile quali elementi conservare del proprio nome, senza però alterare l’ordine degli stessi (in base al nostro esempio l’interessata potrà scegliere se essere Anna, oppure Anna Maria, oppure Anna Maria Giovanna).
Di conseguenza, il richiedente, potrà indicare di voler essere menzionato con il solo primo nome, ma non potrà chiedere di essere menzionato solo con uno dei nomi successivi. Parimenti, in caso di scelta nel senso di una pluralità di elementi onomastici, potrà scegliere di indicare, ad esempio, il primo ed il secondo nome ma non il secondo ed il terzo, in quanto tale scelta altererebbe l’ordine originario dei vari elementi del nome
Tale scelta è unica e definitiva e comporta l’annotazione del provvedimento sia sull’atto di nascita che sugli atti di stato civile correlati, nonché nei registri anagrafici.
Tale dichiarazione può essere motivata o dalla semplice volontà del dichiarante o dall’uso protratto nel tempo.
Diverso è il caso in cui la dichiarazione sia motivata non dalla mera volontà ma dall’uso protratto. In tale ipotesi, da dimostrare documentalmente, sarà anche possibile, a cura del richiedente, variare il numero e/o l’ordine dei vari elementi del nome, indicando, ad esempio, il solo secondo nome, ovvero, in caso di indicazione di più elementi onomastici, indicando gli stessi in un ordine diverso da quello originariamente risultante dall’atto di nascita. Quanto sopra, ovviamente, solo nel caso in cui risulti assolutamente chiaro e comprovato che la “scelta del nome” rappresenti una circostanza ormai cristallizzata nel tempo. Spetta all’ufficiale dello stato civile vagliare con attenzione la documentazione allegata dal richiedente, al fine di comprovare l’uso protratto nel tempo.
Come fare
La dichiarazione deve essere presentata o inviata, unitamente a copia fotostatica del proprio documento di identità, all’Ufficiale di Stato civile del Comune di registrazione dell’atto di nascita; per il minore, deve essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale.
L’ufficiale di stato civile al quale è inoltrata la dichiarazione, verificata la documentazione, provvede:
- all’annotazione della scelta nell’atto di nascita e all’inoltro della comunicazione al Comune di residenza per le successive variazioni anagrafiche;
- alle altre comunicazioni di sua competenza ai sensi della vigente normativa (variazione nome nell’atto di matrimonio del richiedente, negli atti di nascita dei figli ecc.).
Tale procedimento non si applica:
- ai cittadini stranieri nati all’estero;
- alle persone nate dal 30/03/2001 per le quali potrà essere rivolta l’istanza di cambiamento del nome al Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.
Costi:
nessuno
Pagina aggiornata il 10/05/2024