Accesso Civico
ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI (art. 5, del D.lgs. 33/2013, come sostituito dall’art. 6 del D.lgs. 97/2016)
Normativa di riferimento
L’accesso civico a dati e documenti è disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013, coma da ultimo modificato e integrato.
L’istituto dell’accesso civico si concretizza:
- mediante il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, e tuttavia non pubblicati;
- mediante il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
- L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, e non deve essere motivato.
- La richiesta di accesso civico va presentata al Comune, all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti, o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione su supporti materiali.
L’ufficio competente risponde alla richiesta entro trenta giorni dalla sua presentazione.
Modalità per l’accesso civico
I recapiti degli uffici e del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è il segretario generale del Comune, Avv. Giuseppe Sparacio (mail: giuseppe.sparacio@comune.lonigo.vi.it), sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Lonigo www.comune.lonigo.vi.it
La richiesta di accesso civico a dati e documenti va presentata su carta semplice, utilizzando il modulo disponibile nell’apposita sotto-sezione “Altri contenuti – Accesso civico” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Lonigo.
Si allega: